Diritto e Fisco | Articoli

Come evitare i lunghi tempi della giustizia

3 Gennaio 2017 | Autore:
Come evitare i lunghi tempi della giustizia

Le parti di un contratto possono prevedere di comune accordo di risolvere le future controversie con l’aiuto di un mediatore, senza passare dal tribunale.

Per evitare di dover rivolgersi al giudice in caso di contrasti, le parti di un contratto possono inserire nel testo dell’accordo una apposita clausola, con cui si obbligano a risolvere le future controversie per mezzo della mediazione [1].

Questo tipo di mediazione, definita concordata, diventa obbligatoria solo per scelta delle parti e per questo è soggetta a regole diverse rispetto alla mediazione obbligatoria per legge. Vediamo come funziona.

Cos’è la mediazione?

La mediazione è uno strumento, alternativo alla giustizia tradizionale, per risolvere una controversia.

In altre parole, non ci si rivolge ad un tribunale e ad un giudice, ma le stesse parti in contrasto si impegnano per risolvere amichevolmente la disputa.

In questo vengo aiutate dalla figura del mediatore, che è un soggetto terzo e imparziale.

Il mediatore non decide la causa e non emette una sentenza, ma semplicemente aiuta le parti a trovare una soluzione di compromesso che possa soddisfare entrambe.

La mediazione quindi viene svolta prima del processo:

  • se la mediazione va a buon fine, le parti si accordano e nessuna causa viene iniziata;
  • se in fase di mediazione le parti non riescono a trovare un punto d’incontro, la mediazione si chiude e può essere intrapresa la vera e propria vertenza in tribunale.

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale, che ad esempio va fatta in caso di azione revocatoria avente ad oggetto beni immobili.

Quanti tipi di mediazione esistono?

In generale la mediazione può essere:

Quando può essere prevista la mediazione da clausola?

La mediazione concordata non è altro che una mediazione prevista dalle parti di un contratto e disciplinata da una specifica clausola dell’accordo contrattuale.

Può essere legittimamente inserita in ogni accordo che abbia ad oggetto diritti disponibili. Molto frequentemente infatti viene inserita nell’atto costitutivo o nello statuto di una società, con l’obiettivo di risolvere tutte le future controversie riguardanti la società per mezzo della mediazione.

È utile prevedere la mediazione da clausola nelle materie in cui non è obbligatoria per legge.

Cosa scrivere nella clausola di mediazione?

Nella clausola della mediazione cosiddetta concordata le parti del contratto devono indicare:

  • l’organismo di mediazione davanti al quale vogliono esperire in futuro la mediazione. Si deve trattare di un organismo sito nel luogo dove si trova anche il giudice competente territorialmente per un eventuale giudizio. Inoltre l’organismo deve essere iscritto nel registro tenuto dal ministero della Giustizia;
  • il nome del mediatore che dovrà svolgere la mediazione, se il regolamento dell’organismo prescelto consente di indicare nominativamente anche un singolo mediatore;
  • il nome di un altro organismo, per il caso, ad esempio, in cui quello indicato come prima scelta venisse nel frattempo chiuso.

Le parti possono in qualsiasi momento scegliere di affidare la mediazione a un organismo diverso rispetto a quello indicato in contratto.

Cosa accade se la mediazione da clausola non viene esperita?

Può accadere che, nonostante la clausola contrattuale pattuita in tempi di pace, la parte, interessata a cominciare un giudizio, non svolga la preventiva fase di mediazione.

In questo caso dunque comincia il processo.

Spetta all’altra parte contestare il mancato esperimento della mediazione concordata. Questa contestazione va fatta nella prima difesa utile, ossia nella comparsa di risposta, che è l’atto con cui il convenuto prende parte al processo iniziato dall’attore. Considerato che si tratta di mediazione da clausola, ossia imposta non dalla legge ma solo dal contratto, il giudice non può rilevare da solo, cioè d’ufficio, che non è stata svolta la mediazione prima di iniziare il giudizio.

Nel caso in cui la parte abbia tempestivamente fatto notare che la mediazione non è stata esperita, il giudice rinvia a un’udienza successiva, concedendo alle parti il tempo necessario ad effettuare la mediazione così come concordata in contratto.

Se una delle parti non partecipa alla mediazione da clausola?

Può accadere che, nonostante abbia assunto l’impegno con il contratto, una delle parti decida di non partecipare alla mediazione concordata.

In questo caso il giudice, nel decidere la causa, può tenere conto del comportamento tenuto dalla parte inadempiente durante la fase della mediazione.

Dunque, chi non partecipa senza giustificato motivo o chi non accetta l’accordo di mediazione rischia di essere condannato a pagare un importo più alto a titolo di spese di giudizio, anche in caso di vittoria della causa.

note

[1] Art. 5 comma 5 D.Lgs. 04.03.2010 n. 28.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA