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Mediazione: presenti le parti, mai solo gli avvocati su delega

15 Marzo 2015 | Autore:
Mediazione: presenti le parti, mai solo gli avvocati su delega

La partecipazione all’incontro svolto per trovare una conciliazione tra le parti non è delegabile, trattandosi di attività con natura personalissima.

Prime applicazioni del Decreto del Fare, che ha reintrodotto la mediazione – come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria – all’interno del nostro ordinamento. In buona sostanza, per determinate materie, le parti hanno l’obbligo di incontrarsi presso un organismo di mediazione e lì tentare un accordo prima di iniziare la controversia davanti al giudice.

Attenzione però: la partecipazione deve essere personale e non su delega. In altre parole, le parti devono comparire in carne e ossa. Va bene, quindi, che in causa ci vada l’avvocato e non il cliente, ma all’organismo di mediazione deve recarsi personalmente anche quest’ultimo. L’interessato – perché così prescrive la legge [1] – sarà comunque accompagnato dal proprio legale di fiducia (nei casi di mediazione obbligatoria).

I litiganti, insomma, si devono guardare negli occhi. E ciò vale sia nel caso di mediazione effettuata prima di intraprendere la causa (cosiddetta “condizione di procedibilità”), sia per quella invece svolta, su invito del giudice, nel corso del giudizio (cosiddetta “mediazione delegata”). In quest’ultimo caso, il principio della necessaria presenza, all’incontro conciliativo, della parte in prima persona era stato elaborato da numerosi tribunali, primo tra tutti quello di Firenze (leggi “Alla mediazione delegata devono comparire le parti, non solo gli avvocati”). Ora, però, viene chiarito che ciò vale anche per la mediazione effettuata prima del giudizio stesso.

Deve quindi rassegnarsi il cliente a perdere una mattinata davanti all’organismo se davvero ha intenzione di procedere con la citazione. E questo perché non può sbrigarsela da solo l’avvocato. Non, almeno, questo.

La natura della mediazione di per sé richiede che all’incontro con il mediatore siano presenti (anche e soprattutto) le parti di persona. L’istituto infatti mira a riattivare un dialogo fra i litiganti (per come imposto anche dalla direttiva della Comunità europea [3]), al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto.

Questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. Nella mediazione è fondamentale, infatti, la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è, pertanto, indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le persone parti del conflitto. Il mediatore deve comprendere quali siano i bisogni, gli interessi, i sentimenti dei soggetti coinvolti e questi sono profili che le parti possono e devono mostrare con immediatezza, senza il filtro dei rispettivi avvocati.

D’altronde il principale significato della mediazione è proprio il riconoscimento della capacità dei mediatori di diventare autori del percorso di soluzione dei conflitti che coinvolgono le parti e la restituzione della parola a queste ultime, a prescindere dalle ragioni giuridiche dei legali.

Risultato: non è possibile applicare analogicamente alla mediazione le norme che, nel processo, consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali (come il mandato, la procura a vendere, ecc.). La mediazione può dar luogo a un negozio o a una transazione, ma l’attività che porta all’accordo stesso ha natura personalissima e non è delegabile.

Insomma, il rischio è che se un cittadino agisce in giudizio o intende farlo e non si presenta personalmente in una procedura di mediazione da lui stessi attivato (anche su ordine del giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per inosservanza delle norme che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.

note

[1] D. Lgs. n. 28/2010, così come modificato dalla legge 98/2013 che ha convertito il d.l. 69/2013.

[2] Trib. Vasto, sent. n. 130 del 9.03.2015.

[3] Direttiva 2008/52/CE.

Autore immagine: 123rf com

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5 Commenti

  1. Così, invece di far perdere tempo solo l’avvocato, adesso sarà necessario che perda tempo anche la parte..

  2. Può comparire tramite skype o intervenire anche tramite telefono; la mediazione è una procedura informale.

  3. E che lo pago a fare l’avvocato? Ma soprattutto, a cosa serve questo schifo di mediazione se non non c’è nessuna possibilità di trovare un accordo con la controparte?

  4. E chi l’ha detto che “non c’è nessuna possibilità di trovare l’accordo con la controparte” ? Negli incontri dove i comportamenti sono seri e professionali gli accordi -non sempre- si raggiungono.

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