Atto del notaio nullo se lo scopo è evadere le imposte
Rogito notarile: se il professionista è consapevole della finalità elusiva perseguita dal cliente, l’atto è nullo; è obbligo del notaio rogare un contratto valido che non violi la legge.
Se il notaio è consapevole del fatto che l’atto che sta rogando, per come chiestogli dal cliente, è rivolto a eludere ed aggirare le norme pubblicistiche di legge, e in particolar modo il recupero delle imposte, rendendo più difficile al fisco (e in particolar modo, a Equitalia) eventuali pignoramenti, l’atto pubblico è nullo e il notaio rischia per di più un procedimento disciplinare. A sorpresa la Cassazione [1] stabilisce il principio dell’invalidità degli atti fraudolenti in danno alla collettività, anche se sottoscritti alla presenza del pubblico ufficiale. Il “timbro” del professionista non garantisce più il cliente della piena validità del contratto stipulato davanti a questi se l’intento elusivo è noto a tutti. Né si può dire che il notaio abbia sempre l’obbligo di non rifiutare le prestazioni richiestegli dal cliente. Anzi, è suo preciso dovere rifiutarsi dal prestare qualsiasi tipo di assistenza se è consapevole dello scopo illecito delle parti, sempre che tale scopo si ponga in contrasto con interessi pubblici.
È questa la sintesi di una importante sentenza, emessa venerdì scorso, con cui la Suprema Corte ha accolto un procedimento disciplinare nei confronti di un notaio per aver costituito un fondo patrimoniale su alcuni immobili allo scopo di sottrarli al fisco e alla riscossione esattoriale.
Gli atti stipulati dal notaio nella consapevolezza delle finalità elusive perseguite dal cliente sono nulli, anche se presi singolarmente non presentano alcun carattere di invalidità. L’obbligo di rogare un contratto, infatti, non può imporre al professionista di prestare la propria opera per aggirare norme pubblicistiche. In buona sostanza, questo significa che se ad essere pregiudicato è un soggetto privato (una banca o altro creditore singolo), l’atto non è nullo; se invece il pregiudizio è nei confronti dello Stato e, in particolar modo, il fisco o Equitalia, allora l’atto è nullo per contrasto con l’interesse collettivo della cittadinanza.
Indice
La vicenda
Un notaio aveva costituito un fondo patrimoniale su alcuni beni sottoposti a sequestro penale: per quanto il sequestro fosse stato trascritto in data anteriore al fondo, e quindi prevalesse in ogni caso, ciò avrebbe comunque reso più difficoltosa la procedura coattiva di recupero delle imposte. Inoltre lo stesso notaio aveva rogato altri due contratti volti a sottrarre i beni del cliente al fisco. Secondo i giudici, il professionista avrebbe dovuto rifiutarsi di prestare la propria attività.
Secondo la Cassazione, il vincolo di indisponibilità che risulta sul bene in base al sequestro penale punisce ogni condotta suscettibile di rendere non solo impossibile ma anche semplicemente più difficoltosa la riscossione (come nel caso in cui il sequestro sia precedente al fondo patrimoniale).
Il notaio ha il dovere di astenersi
Cade la tesi secondo cui il notaio avrebbe l’obbligo di rogare tutti gli atti formalmente validi senza andare a indagare sulle reali intenzioni delle parti. Secondo i giudici, l’uso strumentale di atti leciti configurerebbe un’astratta nullità sul presupposto della loro coordinazione e finalizzazione a scopi illeciti.
Ciò che rileva e che rende nullo l’atto pubblico, è che l’attività professionale del notaio venga svolta nella sua piena consapevolezza dell’evidente finalità elusiva perseguita dal cliente. Pur non esistendo profili di rilievo penale – si legge in sentenza – occorre valutare il comportamento tenuto dal notaio, tenendo conto dell’attuale evoluzione dell’etica sociale verso un ordinamento economico/finanziario che limita sempre più l’area delle possibili elusioni delle norme imperative; ormai l’atteggiamento del legislatore è quello di responsabilizzare sempre di più la specifica funzione dei notai in ragione della loro qualificazione professionale ad intervenire nelle transazioni commerciali a tutelare non solo gli interessi delle parti contraenti, ma anche e specialmente quelli della generalità dei cittadini.
Dunque, se le norme violate dal cliente hanno la specifica ed evidente finalità “di garantire lo Stato nelle sue pretese fiscali da gravi violazioni in corso di accertamento, l’obbligo di rogare un atto non si estende anche ai casi in cui l’atto da rogare si ponga come un evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche, assistite da sanzioni penali, pur in presenza di norme che, complessivamente interpretate, possano, in tesi, non necessariamente integrare la sola nullità intesa sotto il profilo civilistico”.
note
[1] Cass. sent. n. 1716/2016 del 29.01.2016.
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