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Addio fondo patrimoniale: tutela della casa familiare cancellata

29 Giugno 2015 | Autore:
Addio fondo patrimoniale: tutela della casa familiare cancellata

Le banche potranno aggredire il fondo patrimoniale del correntista-debitore senza bisogno di procedere con una azione revocatoria davanti al giudice in tribunale: stesso discorso per la donazione dell’immobile o la costituzione di ipoteche.

Addio fondo patrimoniale (o quasi): quello che, per anni, è stato lo strumento più usato dagli italiani per tutelare la casa dai rischi del futuro o dai debiti del lavoro – uno strumento tanto facile da costituire quanto economico, e peraltro assai efficace – diventa oggi un contenitore vuoto, privo di gran parte della sua utilità. E questo a causa non solo delle ultime pronunce dei tribunali (leggi “Pignorabile la casa nel fondo patrimoniale per debiti di lavoro”), ma anche e soprattutto per via del nuovo decreto legge [1] di riforma della giustizia, appena approvato dal Governo Renzi: un decreto che mira, in gran parte, a sostenere le ragioni delle banche nel recupero dei crediti nei confronti dei debitori morosi.

In buona sostanza, con la nuova legge, il creditore che si senta pregiudicato, nelle proprie ragioni, da un atto di cessione dei beni del debitore (quindi anche la donazione o la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust) potrà far prevalere il proprio pignoramento senza bisogno di ottenere una sentenza del giudice che revochi l’atto stesso (cosiddetta revocatoria).

Ma procediamo con ordine per capire meglio cosa è successo sotto gli occhi di tutti, senza che, però, si potesse inzialmente percepire l’effettiva portata della nuova norma.

La revocatoria

Fino a ieri, chiunque vendeva un bene, lo donava, costituiva un trust o un fondo patrimoniale, entro i cinque anni successivi all’atto stesso era soggetto alla cosiddetta azione revocatoria: in pratica, il creditore, azionando un’apposita causa in tribunale, poteva rendere inefficace l’atto stesso, ma a condizione che dimostrasse al giudice l’intento fraudolento del debitore (e la consapevolezza del terzo acquirente). In buona sostanza, solo all’esito di un giudizio, peraltro piuttosto articolato, volto a verificare lo scopo malizioso del debitore, l’atto di cessione poteva dirsi “revocato” e, quindi, inefficace.

Oggi non è più così. O meglio, il compito del creditore viene enormemente agevolato.

Con la riforma, infatti, la banca o qualsiasi altro creditore non dovrà più agire con l’azione revocatoria, ma il suo pignoramento sulla casa (cosiddetto pignoramento immobiliare) potrà andare avanti anche se quest’ultima è stata inserita nel fondo patrimoniale, e senza esserci più bisogno di intraprendere l’azione revocatoria. La riforma, infatti, stabilisce che, tutte le volte in cui il debitore abbia ceduto un proprio bene (con donazione) o lo abbia inserito in un fondo patrimoniale o in un trust, e lo abbia fatto successivamente alla nascita del credito, il creditore può ugualmente procedere ad esecuzione forzata, e quindi mettere all’asta la casa stessa, anche senza aver ottenuto una sentenza di inefficacia (appunto la cosiddetta revocatoria).

L’unica condizione affinché tale potere del creditore possa manifestarsi è che quest’ultimo trascriva il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di donazione, vendita, fondo patrimoniale o trust.

Facciamo un esempio. Ipotizziamo che Tizio, il 1° febbraio 2016, inserisca la casa nel fondo patrimoniale trascrivendolo nell’atto di matrimonio (come la legge impone). Il 1° giugno, poi, contrae un mutuo e, dopo breve, si rende moroso. La banca potrà agire direttamente in esecuzione forzata, entro il 31 gennaio 2017, previa notifica dell’atto di precetto, senza bisogno di un’azione volta a revocare il fondo patrimoniale (peraltro, poiché il mutuo redatto con atto pubblico è già titolo esecutivo, non c’è neanche bisogno del decreto ingiuntivo).

In pratica, la nuova legge opera una automatica presunzione di colpevolezza a carico del debitore: presume, cioè, che questi, nell’anno anteriore ai pignoramenti, sia sempre in malafede e agisca sempre allo scopo di frodare il creditore. A prescindere dalla verità.

Che può fare il debitore per difendersi? Qui sta l’ulteriore inghippo della nuova legge che, non contenta, ha voluto pregiudicare la posizione dei morosi anche sul piano processuale. Al debitore toccherà opporsi al pignoramento immobiliare, (con la cosiddetta opposizione all’esecuzione), con tre forti effetti sfavorevoli e disincentivanti:

– innanzitutto dovrà anticipare le spese processuali;

– in secondo luogo, subirà l’inversione dell’onere della prova a suo sfavore: se, infatti, con la revocatoria, era il creditore a dover dimostrare l’intento fraudolento del debitore, oggi è quest’ultimo a doversi difendere e a dimostrare – chissà come – che il fondo patrimoniale, la donazione o la vendita non sono stati posti in essere al solo scopo di frodare la banca;

– col rischio che, nelle more di tale giudizio di opposizione, la casa venga venduta all’asta o, quantomeno, il giudice imponga al debitore di lasciare l’immobile e trovare un’altra abitazione.

note

[1] Dl n. 83/2015 del 27.06.2015.

Autore immagine: 123rf com

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18 Commenti

  1. SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE AVRA’ GRAVI CONSEGUENZE, NEGATIVE, SULLE TRANSAZIONI IMMOBILIARI. INFATTI, NESSUNO ACQUISTERA’ PIU’ IMMOBILI COL TIMORE CHE UN QUALSIASI CREDITORE MUNITO DI TITOLO ESECUTIVO POSSA ENTRO UN ANNO AGIRE ESECUTIVAMENTE ANCHE CONTRO UN ACQUIRENTE DI ASSOLUTA BUONA FEDE. TUTTI I PAGAMENTI DEI PREZZI CORRISPETTIVI SARANNO POSTICIPATI PRUDENZIALMENTE E COSI’ SARANNO POSTICIPATE ANCHE LE IPOTECHE A GARANZIA DEI MUTUI DATI PER L’ACQUISTO. BELL’AIUTO AL SETTORE IMMOBILIARE IN CRISI…

  2. Buongiorno,
    mi permetto un breve commento poichè questa tematica è stata oggetto di approfondimento.
    Il fondo patrimoniale è strumento a tutela della famiglia, infatti l’effetto segregativo ad esso intrinseco è asservito allo scopo di tutelare il luogo di residenza familiare (solitamente) ed in genere i beni del patrimonio della famiglia. Questo strumento ha (a questo punto “aveva”) il grande beneficio di poter distinguere due sfere di interessi non equivocabili. Da un lato si ha la prospettiva della certezza nelle circolazioni commerciali, la certezza del credito e la tutela del creditore; dall’altro si ha la prospettiva familiare inteso come nucleo essenziale della società, come “prima società”. L’istituto del fondo patrimoniale aveva l’importante funzione di contribuire a questa fondamentale distinzione.
    Non giova una considerazione dell’istituto come avente “vocazione elusiva” del credito, detto altrimenti, l’idoneità del fondo patrimoniale ad esporsi ad intenti fraudolenti ed evasivi delle obbligazioni assunte.
    Infatti l’ordinamento italiano a mezzo delle pronunce giurisprudenziali era già giunta ad una considerazione costituente un efficace rimedio contro eventuali pratiche “trufffaldine”. In particolare (e sommariamente), con riferimento all’art. 170 c.c., laddove l’imprenditore avesse assunto un’obbligazione ed avesse garantito con l’immobile posto nel fondo patrimoniale non avrebbe potuto sottrarsi all’eventuale esecuzione coattiva del credito sull’immobile nel caso in cui, stante la struttura della società commerciale debitrice (es. impresa familiare dove gli unici due soci sono marito e moglie), vi fosse stata identicità tra interesse della famiglia ed interesse della società. Pertanto può ritenersi fondato l’assunto secondo cui l’ordinamento giuridico aveva già previsto gli strumenti onde evitare la fraudolente ingerenza di una sfera di interessi nell’altra. Oltre all’orientamento richiamato basti pensare al fatto che è facoltà dei coniugi prevedere la possibilità di alienare il bene, apporre vincoli, costituire diritti.
    Ancora, si badi che laddove vi siano dei minori all’interno dell’organico familiare qualunque vicenda convenzionale o giudiziale che coinvolga i beni oggetto di fondo patrimoniale deve passare il vaglio del giudice tutelare, in questo senso enfatizzando l’interesse pubblico alla tutela famiglia, così importante da ritenersi necessario l’occhio vigile del potere giurisdizionale.
    Inoltre si badi che si sta parlando di due sfere di interessi che hanno differente dignità costituzionale. La famiglia è istituto-istituzione tutelata con intensità massimale dal verbo Costituente (parliamo di principi fondamentali), mentre la previsione della tutela del credito assurge ad interesse della pacifica convivenza dei consociati e per estensione alla prosperità delle circolazione commerciali.
    Al giorno d’oggi vige il dogma del cannibalismo economico per il tramite delle fauci bancarie, ma ciò non può comportare il sacrificio di un istituto fondamentale della nostra società (ancor di più, della nostra civiltà) a favore dell’interesse economico.
    Pertanto, a parere dello scrivente, non è accettabile un ribaltamento silente dei principi dell’ordinamento anche se attuato su di un terreno specifico, tale da porre tale normativa in odore (molto acre!) di incostituzionalità anche sotto il profilo del principio di solidarietà sociale.
    Infine si ammetta un commento “politicante”: finché queste riforme in materia di giustizia saranno affidate alla responsabilità ed alla competenza di un perito agrario, i risultati non potranno essere differenti. Non potrà non cogliersi che dietro queste iniziative, che con ogni probabilità gli stessi beneficiari caldeggiano (se non addirittura predispongono), c’è una pesante ed insopportabile ingiustizia sociale. E’ proprio vero che la famosa rosa citata da Calmandrei come il peso maggiore sulla bilancia della giustizia sembra proprio appassita se non addirittura volata via!

    1. Intanto complimenti per l’approfondimento, mi verrebbe da dire che in Italia la Legge non è sinonimo di Giustizia. Io ho un mutuo stipulato nel 2008,due figli, il fondo patrimoniale l’ho fatto nel 2009…. In caso di morosità, ad oggi, sarei attaccabile? Grazie

      1. No, non lo saresti,perché il creditore avrebbe potuto vantare il suo diritto solo se avesse registrato il pignoramento entro un anno dall atto di trascrizione della donazione, fondo patrimoniale o trust

  3. da tempo notavo una netta presa di posizione in ambito giurisprudenziale atta a svuotale gradualmente l’efficacia dell’istituto del fondo patrimoniale. Tuttavia un conto è sfruttare uno strumento per scopi elusivi, un’altro è tutelare uno dei principali fondamenti della nostra vita, collegato a quei diritti inalienabili; la casa. La manovra, che non mancherà di esser messa in discussione, è rivolta principalmente a dar maggior leva al potere finanziario/bancario che già domina la scena economica e sociale. Rendiamoci finalmente conto che le “politiche” degli stati sono l’evoluzione di “direttive” centrali dell’apparato economico-burocratico europeo. Sarebbe da chiedersi: la nostra Costituzione ci protegge ancora?

  4. LA NS COSTITUZIONE NON PROTEGGE PIU’NESSUN E PRESTO VERREMO ARATI E TRASFORMATI IN FERTIIZZANTE PE RIL TERRENO SOTTOSTANTE.

  5. C’era una volta……. un partito che tutelava i cittadini e difendeva i lavoratori. Ora questo partito è diventato antagonista, la nuova classe politica renziana, peraltro mai eletta dai cittadini, sta ribaltando valori una volta sacri. La casa è diventata un lusso, la TARI è onerosissima, la TASI poi è uno schifo. Speriamo che gli italiani reagiscano e mandino al più presto renzi a fan………..

  6. Ma quale banca finanzia un immobile inserito in un fondo patrimoniale? L’esempio fatto mi sembra un’ipotesi francamente irreale.

  7. MA SECONDO ME E UNA BUFOLA SE FOSSE VERO SIAMO ROVINATI E POI E PER I NUOVI FONDI O E ANCHE RETROATTIVO

  8. Ma che cosa vi aspettate da un sistema europa,quindi addirittura sopra alle leggi italiane,creato,gestito da e per banche.
    E si continua a dire”meno male che siamo in europa se no facevamo la fine della grecia!?”
    ma vi rendete conto ?!
    Ci hanno letteralmente venduti alle banche,anzi peggio
    HANNO IPOTECATO ALLE BANCHE IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI.
    ricordo essendo cresciuto con i nonni,ho 43 anni,che un tempo
    non sapevano che cosa fossero i prestiti in banca
    si costruiva il proprio futuro con le proprie risorse,con fatica ma in modo pulito.
    Ma come diavolo si puo’ concepire di dare tutto potere alle banche?
    sono i contenitori di tutto lo sporco di questo mondo infame.

  9. allora tutto il mio lavoro x i miei 3 figli il bene casa é a forte rischio sono un disabile che tutela o senza difese rischio di andare sotto i ponti? datemi un valido consiglio contro eventuale aggressione selvaggia di banche creditori totale tutela bene assoluto casa

  10. Scusate, ma come fanno a passare il filtro del giudice tavolare ? Ad esempio equitalia pignora senza giudice dell’esecuzione, il giudice tavolare come fa a decretare il pignoramento in presenza del fondo patrimoniale e non potendo tra il resto entrare nel merito ? Questo articolo mi sembra un po’ una cavolata. Se c’è il fondo, devi prima cancellarlo comunque.

  11. Non mi è chiara una cosa. Nell’esempio proposto il credito è sorto successivamente alla costituzione del fondo, mentre nell’articolo si afferma che è necessario che il credito sia sorto prima affinché il creditore possa far valere il pignoramento senza la revocatoria.

  12. Il fondo Patrimoniale spessissimo è stato utilizzato per contrarre debiti con la truffaldina idea di lasciare il creditore con “un pugno di mosche”, snaturando la natura dell’istituto del Fondo Patrimoniale. Ben ha fatto il Legislatore ad inserire l’anno a tutela del creditore. E non mi si dica che non sia possibile verificare, per un possibile acquirente, se l’immobile è inserito in un fondo patrimoniale. Di imbrogli in edilizia ne sono stati fatti anche troppi, col beneplacito di professionisti conniventi.
    Ing. Stefano Giuntini

  13. 30 Giugno 2016
    Poche parole ma è evidente che il decreto va contro la nostra costituzione, potrebbe quindi in corso di causa il Giudice inviarla decisamente alla corte costituzionale fino a che la corte non ha emesso la sua sentenza il procedimento deve fermarsi

  14. Stiamo praticamente facendo la fine della pecora di Trilussa.
    Da 4 cattocomunisti non ci si poteva aspettare altro che questo.
    Abbiamo i politici che quando parlano dei cittadini dicono…gli italiani
    poveretti una volta con l’eskimo ora con quel ridicolo zainetto….
    non eletti ma con un silenzioso golpe assurti al comando di una nave che stava affondando destinati a fuggire tra qualche mese in Francia dove solitamente danno asilo a tutta la spazzatura politica.
    Non preocccuptevi questa leggina pro-banche è solo per iscrivere crediti inesistenti nei bilanci delle banche che non hanno neanche i soldi per pagare procedure. Questo golpe silente finirà con l’intervento dell’esercito contro i cittadini, invece di un minore vi conviene ospitare un piccolo nucleo di rifugiati, credetemi diverrete
    intoccabili, costano meno di un animale domestico e rischierete di portare a casa pure dei soldi. Animo gente il business è la solidarietà.

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